FEDERAZIONE APPROVA PACCHETTO PROPOSTE AIA SU VIOLENZA AD ARBITRI
17-12-2014 22:45 - stagione sportiva 2014-2015
Il Consiglio Federale ha approvato, nella riunione odierna, l´intero pacchetto di proposte presentato dall´AIA sul tema della violenza agli ufficiali di gara nel settore dilettantistico e giovanile. Vengono introdotti: l´inasprimento delle sanzioni per condotte violente; nuove modalità di impugnazione dei provvedimenti della giustizia sportiva, prevedendo che anche il Presidente dell´AIA possa farne richiesta al Presidente Federale; la possibilità per l´AIA di costituirsi parte civile nei procedimenti penali conseguenti agli atti di violenza.
"Esprimo viva soddisfazione - dichiara il Presidente Marcello Nicchi - per questa conquista del mondo arbitrale che, grazie alla mia mozione e con il sostegno del Comitato Nazionale, conseguita con la tanto auspicata approvazione di questo provvedimento. Adesso confido - aggiunge Nicchi - nella Federazione affinché vigili sull´applicazione e il rispetto delle nuove disposizioni e che venga finalmente debellata la piaga della violenza nel calcio, a cominciare dai campi dei campionati dilettantistici e giovanili".
Di seguito si riporta il testo della deliberazione approvata:
NUOVE SANZIONI PER CONDOTTE VIOLENTE
Le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui dirigenti, soci e non soci di cui all´art. 1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara poste in essere dal 1° gennaio 2015, nelle sanzioni definitive di seguito riportate, saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui all´allegato "A" (file scaricabile dal link a margine della news) per il numero delle partite casalinghe. Dette somme saranno destinate alle spese arbitrali.
La prescrizione opererà se la società, nella competizione di riferimento, abbia visto comminate in via definitiva per i suddetti fatti, nella stagione sportiva, le seguenti sanzioni:
a) 8 giornate di squalifica per singolo calciatore
b) 4 mesi di squalifica per singolo calciatore o per singolo allenatore della società
c) 4 mesi di inibizione per il singolo dirigente o per il singolo socio o per la singola figura del non socio di cui all´art. 1, comma 5, del C.G.S.
d) cumulativamente 6 mesi di squalifica per calciatori e allenatori
e) cumulativamente 6 mesi di inibizione per i dirigenti, soci e non soci di cui all´art. 1, comma 5, del C.G.S.
Ai fini del recupero della suddetta somma, potranno essere disposte le procedure di recupero coattivo durante il campionato, con ogni conseguente effetto previsto dalla normativa di riferimento.
In ogni caso, qualora le procedure di recupero coattivo non fossero temporalmente attivabili nel corso del campionato, il mancato versamento della somma dovuta comporterà la non ammissione al campionato della stagione sportiva successiva.
I costi medi gara di cui all´allegato A potranno essere aggiornati nelle successive stagioni sportive in considerazione delle eventuali variazioni dei costi arbitrali.
NUOVE MODALITÀ DI IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDMENTI DISCIPLINARI
Su ricorso del Presidente Federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l´attività giovanile e scolastica, nonché per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, anche su segnalazione del Presidente dell´AIA. Il Presidente Federale può impugnare le decisioni adottate dai Giudici Sportivi nazionali e territoriali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime. Il Presidente Federale può proporre ricorso alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la motivazione. La tassa non è dovuta.
COSTITUZIONE PARTE CIVILE A.I.A.
Prevedere, come linea di indirizzo generale, che l´AIA si costituisca parte civile nei procedimenti penali riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara.
Fonte: aia-figc.it
"Esprimo viva soddisfazione - dichiara il Presidente Marcello Nicchi - per questa conquista del mondo arbitrale che, grazie alla mia mozione e con il sostegno del Comitato Nazionale, conseguita con la tanto auspicata approvazione di questo provvedimento. Adesso confido - aggiunge Nicchi - nella Federazione affinché vigili sull´applicazione e il rispetto delle nuove disposizioni e che venga finalmente debellata la piaga della violenza nel calcio, a cominciare dai campi dei campionati dilettantistici e giovanili".
Di seguito si riporta il testo della deliberazione approvata:
NUOVE SANZIONI PER CONDOTTE VIOLENTE
Le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui dirigenti, soci e non soci di cui all´art. 1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara poste in essere dal 1° gennaio 2015, nelle sanzioni definitive di seguito riportate, saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui all´allegato "A" (file scaricabile dal link a margine della news) per il numero delle partite casalinghe. Dette somme saranno destinate alle spese arbitrali.
La prescrizione opererà se la società, nella competizione di riferimento, abbia visto comminate in via definitiva per i suddetti fatti, nella stagione sportiva, le seguenti sanzioni:
a) 8 giornate di squalifica per singolo calciatore
b) 4 mesi di squalifica per singolo calciatore o per singolo allenatore della società
c) 4 mesi di inibizione per il singolo dirigente o per il singolo socio o per la singola figura del non socio di cui all´art. 1, comma 5, del C.G.S.
d) cumulativamente 6 mesi di squalifica per calciatori e allenatori
e) cumulativamente 6 mesi di inibizione per i dirigenti, soci e non soci di cui all´art. 1, comma 5, del C.G.S.
Ai fini del recupero della suddetta somma, potranno essere disposte le procedure di recupero coattivo durante il campionato, con ogni conseguente effetto previsto dalla normativa di riferimento.
In ogni caso, qualora le procedure di recupero coattivo non fossero temporalmente attivabili nel corso del campionato, il mancato versamento della somma dovuta comporterà la non ammissione al campionato della stagione sportiva successiva.
I costi medi gara di cui all´allegato A potranno essere aggiornati nelle successive stagioni sportive in considerazione delle eventuali variazioni dei costi arbitrali.
NUOVE MODALITÀ DI IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDMENTI DISCIPLINARI
Su ricorso del Presidente Federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l´attività giovanile e scolastica, nonché per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, anche su segnalazione del Presidente dell´AIA. Il Presidente Federale può impugnare le decisioni adottate dai Giudici Sportivi nazionali e territoriali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime. Il Presidente Federale può proporre ricorso alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la motivazione. La tassa non è dovuta.
COSTITUZIONE PARTE CIVILE A.I.A.
Prevedere, come linea di indirizzo generale, che l´AIA si costituisca parte civile nei procedimenti penali riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara.
Fonte: aia-figc.it